Mi scrive Vittorio Angiolini:

Ecco le tre sentenze del Tar Lombardia di ieri sulle ordinanze dei Sindaci, che mi sembrano importanti. Da un lato, esse chiariscono che, si badi in via generale, i Comuni non hanno, né in deroga alla legge statale né ad integrazione della stessa, poteri di ordinanza e neanche poteri regolamentari in materia di anagrafe ed in materia di immigrazione, non potendo quindi autonomamente regolare, anche per profili diversi da quelli anagrafici, la posizione degli stranieri. D’altro lato, le sentenze esaminano analiticamente, dichiarandoli illegittimi ed annullandoli, una serie di vincoli vessatori imposti dai Comuni lombardi, soprattutto in tema di requisiti reddituali ed inerenti alla sistemazione alloggiativa, non solo agli stranieri extra-comunitari ma anche ai comunitari. C’è anche condanna alle spese: grazie all’agire illegittimo dei loro Sindaci, sui quali potranno naturalmente rivalersi, questi Comuni dovranno pagare migliaia di euro per spese processuali.

I Comuni interessati sono tutti della mia provincia: Biassono, Brugherio e Seregno. Tutti amministrati da Pdl e Lega.

Le ordinanze riguardavano l'adozione di «misure di carattere preventivo volte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della abitabilità degli alloggi nell’ambito dei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica in applicazione del D.P.R. 223 del 1989 e della normativa nazionale di recepimento della Direttiva CE 38/04».

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