L'altro ieri ero all'Ikea, in uno dei rari momenti che riesco a dedicare alla mia famiglia. E mi è venuta come una folgorazione, forse determinata dalla linearità degli scaffali di taglio scandinavo e alla razionalità delle loro forme.

Ho chiamato Andrea Pertici, e gli ho chiesto: ma se il Senato confermerà le modifiche costituzionali con un voto superiore ai due terzi e partirà il lungo percorso di riforme costituzionali che tutti stimano in diciotto mesi, quando si potrà andare a votare?

La risposta la trovate qui di seguito. E scusatemi se il post è lungo, ma lunghissima può essere anche questa legislatura, se non dovessero intervenire cambiamenti decisivi. Vi posso anticipare che sarà difficile tornare a votare nella primavera del 2015. Le larghe intese potrebbero durare fino al 2016.

Se avessimo fatto subito le riforme ai sensi dell'articolo 138 avremmo fatto prima, risparmiando tutti questi mesi. E se l'obiettivo era soprattutto quello di superare il Senato, saremmo già a buon punto.

Ecco perché.

Per prima cosa, i passaggi obbligati:

APPROVAZIONE D.D.L. COSTITUZIONALE PER COMITATO RIFORME (attuale A.S. 813-B) INTORNO AL 15-20 DICEMBRE 2013 (in prima lettura la Camera ha approvato il 10 settembre, da cui decorrono 3 mesi per la seconda approvazione)

PUBBLICAZIONE TESTO APPROVATO DALLE CAMERE INTORNO AL 28 DICEMBRE 2013

A questo punto le strade si dividono:

a) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI (tempi più rapidi)

–        Dal 29 dicembre 2013 (plausibile data di entrata in vigore della legge approvata il 28) scattano i 18 mesi entro i quali ai sensi dell’art. 4 devono concludersi i lavori (il termine pare decisamente “ordinatorio” per cui potrebbe anche slittare, mentre la conclusione anticipata sembra essere esclusa).

–        Entro il 29 giugno 2015 si concludono i lavori.

–        Scattano quindi 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio ex art. 5 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono già intervenute richieste di referendum: questo pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) fino al 29 settembre 2015.

–        Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito. Vogliamo ammettere che siano depositate qualche giorno prima o che la Cassazione anticipi di qualche giorno? Si va al 20 ottobre 2015.

–        Entro 60 gg. il PdR, su deliberazione del Cons. Min., deve indire il referendum, che deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alle emanazione del decreto di indizione. Qui si cade – come evidente – in un periodo difficile, per cui fermo restando che non è possibile votare prima del 20 dicembre 2015 (decreto di indizione per il 28 ottobre + 50 giorni e quindi prima domenica successiva), sarebbe più probabile che i termini venissero tirati al massimo per slittare, con decreto di indizione, ad esempio, intorno al 20 novembre e quindi 70 giorni, fino a domenica 31 gennaio 2016). Quindi, promulgazione e pubblicazione: siamo "ottimisti", 10 febbraio 2016.

–        Si potrebbero quindi sciogliere le Camere (la legge elettorale “abbinata” già dvrebbe esserci…), poniamo il 20 febbraio 2016? E votare tra il 45° e il 70° gg. successivo (art. 11 dPR 361/1957 e art. 61 Cost.), vale a dire intorno al 17 o al 24 aprile 2016.

B) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA MA NON DEI DUE TERZI (AL SENATO) E RICHIESTA DI REFERENDUM

–        Dal 29 dicembre 2013 (plausibile data di entrata in vigore della legge approvata il 28) scattano 3 mesi per chiedere il referendum ex art. 138 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono intervenute richieste di referendum: questo pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) à 29 marzo 2014.

–        Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito. Vogliamo ammettere che siano depositate qualche giorno prima o che la Cassazione anticipi di qualche giorno? à diciamo… 20 aprile 2014

–        Entro 60 gg. il PdR, su deliberazione del Cons. Min., deve indire il referendum, che deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alle emanazione del decreto di indizione… à diciamo indizione per il 30 aprile 2014 e referendum per domenica 22 giugno 2014. Quindi,  se prevalgono i sì,  promulgazione e pubblicazione, poniamo al 5 luglio 2014. Se prevalgono i no ci fermiamo qui.

–        In caso di vittoria dei sì. Dal 6 luglio 2014 scattano i 18 mesi che portano al 6 gennaio 2016, come termine di conclusione lavori.

–        Scattano quindi 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio ex art. 5 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono intervenute richieste di referendum: questo pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) e si va al 6 aprile 2016.

–        Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito. Vogliamo ammettere che siano depositate qualche giorno prima o che la Cassazione anticipi di qualche giorno? Si giunge al 30 aprile 2016.

–        Entro 60 gg. il PdR su deliberazione del Cons. Min. deve indire il referendum, che deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alle emanazione del decreto di indizione…  Considerato l’incombere dell’estate potrebbero ridursi i tempi, con decreto di indizione entro che so il 5 maggio e referendum il 26 giugno o 3 luglio 2016  (data già un po’ difficile, per cui si potrebbe immaginare che slitti la Cassazione al 5 maggio, il decreto di indizione al 3 luglio e il referendum all’11 settembre 2016, data comunque un po’ “scomoda”, anche al di là delle tragiche evocazioni). Quindi promulgazione e pubblicazione tra il 15 luglio 2016 (prima ipotesi) e il 25 settembre 2016 (seconda ipotesi).

–        Lo scioglimento potrebbe avvenire in ogni caso tra il 15 settembre (d’estate in ogni caso non scioglierebbe per non far svolgere campagna elettorale …) e il 5 ottobre e le elezioni orientativamente tra il 13 novembre e il 4 dicembre 2016 (ma la sessione di bilancio non potrebbe consigliare elezioni a febbraio-marzo 2017?).

C) APPROVAZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA MA NON DEI DUE TERZI (AL SENATO) e mancata richiesta di referendum

–        Dal 29 dicembre 2013 (plausibile data di entrata in vigore della legge approvata il 28) scattano 3 mesi per chiedere il referendum ex art. 138 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono intervenute richieste di referendum: questo pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) à 29 marzo 2014.

–        Non essendo stato chiesto il referendum, la legge viene promulgata e pubblicata poniamo il 10 aprile 2014, data da cui decorrono i 18 mesi entro i quali ai sensi dell’art. 4 devono concludersi i lavori.

–        Entro il 10 ottobre 2015 si concludono i lavori.

–        Scattano quindi 3 mesi per chiedere il referendum obbligatorio ex art. 5 (secondo la dottrina più attenta i 3 mesi devono comunque trascorrere anche se nel frattempo sono intervenute richieste di referendum: questo mi pare del resto confermato in modo decisivo dall’art. 14 l. 352 del 1970) a 10 gennaio 2016.

–        Deve quindi essere svolto il giudizio di legittimità dell’Ufficio centrale della Cassazione entro 30 giorni dal deposito. Vogliamo ammettere che siano depositate qualche giorno prima o che la Cassazione anticipi di qualche giorno? La data è il 2 febbraio 2016.

–        Entro 60 gg. il PdR su deliberazione del Cons. Min. deve indire il referendum, che deve svolgersi in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alle emanazione del decreto di indizione… Diciamo indizione il 10 febbraio + 60 gg., con voto il 10 aprile 2016. Quindi promulgazione e pubblicazione il 18-20 aprile 2016.

–        Scioglimento delle Camere pochissimi giorni dopo e elezioni il 19 o 26 giugno 2016.

Come mi ha spiegato Pertici:

Verrà approvato domani in seconda lettura dal Senato il d.d.l. costituzionale che modifica – una tantum – il procedimento di revisione costituzionale. Il medesimo d.d.l. giungerà all'approvazione della Camera intorno alla metà di dicembre per diventare legge costituzionale entro l'anno, se vi sarà la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere o in primavera – più o meno inoltrata a seconda che il referendum sia effettivamente richiesto – se invece non si andrà oltre la maggioranza assoluta.

Così, il Parlamento potrà procedere – con questa nuova procedura di deroga all'art. 138 Cost., utilizzabile solo in questa occasione – alla modifica della seconda parte della Costituzione, che richiederà, secondo quanto espressamente previsto, 18 mesi di lavori parlamentari, cui si aggiungeranno tre mesi per presentare le richieste di referendum (obbligatorio) e poi i tempi per  il controllo, l'indizione e lo svolgimento dello stesso (circa altri 3 mesi).

Complessivamente, quindi, occorreranno circa due anni, decorrenti, nella migliore delle ipotesi, dalla fine di dicembre oppure da aprile o giugno 2014. Il tutto non può concludersi, in sostanza, prima del 2016 (più o meno inoltrato).

Se quindi volesse portarsi a termine questo complesso procedimento non si potrebbe votare che nel 2016 (ma se si giungesse troppo avanti nell'anno, magari anche nei primi mesi del 2017, che, in Italia, si sa, il voto piace primaverile).

Questo, certamente, può apparire improbabile se valutiamo le continue fibrillazioni della maggioranza, le tensioni sulle scelte economiche e soprattutto sulla “decadenza”, che ogni due settimane, più o meno, torna d'attualità con la connessa inafferrabile questione dell'”agibilità politica”. Ma potrebbe venire il sospetto che tutto questo complesso “doppio procedimento” per fare le riforme costituzionali (o se vogliamo della riforma della procedura per fare le riforme) abbia proprio lo scopo di costruire l'architrave con cui sostenere a lungo le larghe intese.

Infatti, se si fossero volute fare (semplicemente) alcune riforme costituzionali, magari a partire da quelle condivise – almeno a parola – più o meno da tutti, come la riduzione del numero dei parlamentari, il voto per il Senato ai diciottenni e la differenziazione del ruolo delle due Camere (con fiducia al Governo espressa dalla sola Camera), si sarebbe potuto fare molto prima. Senza perder tempo ad approvare una nuova procedura (usa e getta) per procedere poi alla revisione costituzionale, si poteva procedere direttamente sulla base dell'art. 138 Cost. In questo modo tra maggio e giugno si sarebbe potuto elaborare, in Parlamento, il testo del d.d.l. che le Camere avrebbero potuto licenziare – in prima deliberazione – entro la sospensione estiva (primi d'agosto). A quel punto tra la fine di ottobre ed i primi di novembre (cioè essenzialmente adesso!) ci sarebbe potuta essere la seconda deliberazione. Se questa fosse avvenuta a maggioranza dei due terzi la procedura si sarebbe conclusa qui. Se fosse stata approvata a maggioranza assoluta sarebbero trascorsi all'incirca altri sei mesi per l'espletamento dell'intera procedura referendaria.

Se nel frattempo il Parlamento avesse approvato anche una nuova legge elettorale (magari convergendo semplicemente su un rapido ritorno al mattarellum), magari una legge sul conflitto d'interessi e una buona legge di stabilità, nella primavera 2014 (un po' inoltrata nel caso in cui fosse stato necessario il referendum) si sarebbe potuto votare. Invece, si potrebbe andare al 2016

C'è un'ultima considerazione da fare: anche se i tempi fossero accorciatissimi rispetto all'impegno che la maggioranza ha preso con se stessa, sarebbe difficile immaginare che il passaggio referendario, la sua preparazione e la sua votazione, si svolgesse durante il Semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea. Perché se nel semestre europeo non si può votare, com'è noto, per le elezioni politiche, non si può nemmeno votare nemmeno per i referendum costituzionali, giusto?

  •  
  •  
  •  
  •  

Commenti

commenti