Prima di Berlusconi. E invece sarebbe tutto così semplice, se solo volessimo riconoscerlo.

Berlusconi è decaduto all’inizio di agosto e il dibattito che dura da tre mesi non ha alcun senso politico.

Per di più, anche sulla decadenza da senatore non ci dovrebbe essere dubbio alcuno.

La decadenza non è una sanzione. Né penale né amministrativa.

Ogni volta che salta fuori la questione della decadenza, troviamo qualche esponente politico (prima di centrodestra, poi anche di centro… e speriamo di fermarci qui) che ci “spiega”, anche con un certo piglio, che la legge Severino è incostituzionale perché una sanzione non può applicarsi retroattivamente.

Ecco, era già stato detto che non è così, che la decadenza non è una sanzione – né penale, né amministrativa – e in questo senso, in realtà, si era già pronunciato, in epoca non sospetta (il 6 febbraio), il Consiglio di Stato.

Ora, però, proprio negli ultimi giorni, il T.a.r. Lazio e lo stesso Consiglio di Stato sono tornati – seppure per amministratori locali (perché sui parlamentari – si sa – può intervenire solo la Camera d’appartenenza) – sulle disposizioni che stabiliscono l’incandidabilità e quindi (se si è già in carica) la decadenza per dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito.

Chiarissimo è in proposito il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza 29 ottobre 2013, n. 5222, in cui ha affermato due cose.

La prima: che l’applicazione delle norme sulla incandidabilità/decadenza anche a chi è stato condannato prima dell’entrata in vigore della sentenza di condanna (e si noti che nel noto caso la condanna è invece successiva!) «non si pone in contrasto con il dedotto principio della irretroattività della norma penale e, più in generale, delle disposizioni sanzionatorie ed afflittive, giacché la norma in esame non ha natura, neppure in senso ampio, sanzionatoria, penale o amministrativa»;

La seconda: che queste norme sono state introdotte al fine di «allontanare» dalle cariche pubbliche «i soggetti la cui radicale inidoneità sia conclamata da irrevocabili pronunce di giustizia, così che la condanna penale irrevocabile viene in considerazione come mero presupposto oggettivo cui è collegato un giudizio di inidoneità morale a ricoprire la carica elettiva: la condanna stessa è dunque un requisito negativo ai fini della capacità di partecipazione alla competizione elettorale».

Ecco, a fronte di tanta chiarezza, speriamo (invano?) di poter archiviare almeno le inutili disquisizioni sull’incostituzionalità della legge Severino in quanto retroattiva. Che della decadenza, invece, sentiremo parlare ancora per molte settimane.

Con calma, dopo il 25 novembre, perché fino ad allora il Senato è troppo impegnato per affrontare la questione.

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