Ma almeno riconosciamo che il testo approvato all’unanimità dalla Camera a luglio già prevedeva le pene previste dal testo in esame al Senato, per quello che speriamo sia l’ultimo atto del 416-ter.
Non si capisce perché chi ora si scandalizza (lanciando strali a destra e a sinistra) allora votò a favore. Ma forse lo si capisce benissimo, visto che il 25 maggio si avvicina.
Il testo già allora diceva così:
Chiunque si accordi per il procacciamento di voti con le modalità del terzo comma dell’art. 416 bis in cambio della promessa o della erogazione di denaro o di altra utilità economicamente valutabile è punito con la reclusione da 4 a 10 anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procacciare i voti con le modalità indicate dal periodo precedente.
Come si può rilevare la norma dice dai 4 ai 10 anni.
Oggi Davide Mattiello ha ripreso le parole di Nicola Gratteri:
416 ter: mettiamo un punto. Anche Gratteri ha riconosciuto oggi in un convegno che la norma è migliorata. Il legislatore quando maneggia la materia penale deve preoccuparsi di fornire ai magistrati una norma efficace, perché capace di descrivere la condotta che si vuole sanzionare, nella maniera più aderente alla realtà. Questa caratteristica è allo stesso tempo garanzia per il cittadino.
Anche il procuratore Gratteri riconosce questo merito al nuovo 416 ter, che finalmente rende irrilevante la dazione materiale del denaro.
Sulle pene Gratteri dice ciò che anche Libera ha auspicato e cioè che ci sia un ripensamento sistematico di tutte le pene previste per le condotte mafiose, a cominciare dal 416 bis.
Personalmente sono d’accordo e credo che in questa direzione si debba lavorare.
Faccio ancora appello a tutti i senatori affinché domani si approvi definitivamente il testo che entrerà immediatamente in vigore, contribuendo alla maggior trasparenza della campagna elettorale ormai iniziata.
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