Siccome lo sostengono in molti (questa sera anche il premier in tv), forse vale la pena di informarsi un po’ meglio tutti quanti:

Riguardo […] alla vexata quaestio dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, la vulgata che vi coglie la più clamorosa anomalia del sistema italiano è infondata dal momento che la reintegra è un rimedio ampiamente diffuso negli ordinamenti europei. I paesi nei quali il sistema sanzionatorio si fonda in maniera pressoché esclusiva sulla tutela indennitaria sono la minoranza. La reintegrazione è prevista anche nei sistemi presi a modello di “flessicurezza”, come la Danimarca (dove però ha un’applicazione limitata), la Norvegia, l’Olanda e la Svezia: qui l’Employment Protection Act (Anställningsskidd) prevede la reintegra in caso di licenziamento ingiustificato, mentre i contratti collettivi assicurano una robusta rete di protezione in caso di disoccupazione; in altre parole, le tutele “nel rapporto” si sommano e non sono sostituite da quelle “nel mercato”.
In molti paesi, poi, la legge prevede delle tutele speciali durante lo svolgimento del giudizio instaurato su ricorso del lavoratore contro il licenziamento illegittimo, a garanzia della continuità dell’occupazione. In alcuni casi, il principio sul quale queste si fondano è che il licenziamento non produce effetti finché il giudice non ne ha accertato la legittimità (così, ad es., in Olanda, Svezia, Norvegia e Cipro); in altri, il lavoratore può chiedere al giudice di reintegrarlo nel posto di lavoro a seguito di un giudizio “sommario” di bilanciamento degli interessi in gioco (così in Germania e, in termini simili, in Austria, Grecia, Belgio e Irlanda).

Giovanni Orlandini, qui.

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