CORRUZIONE. LO GIUDICE, RICCHIUTI (PD) : APPROVATO EMENDAMENTO SULLA SUBORDINAZIONE DELLA CONDIZIONALE ALLA RESTITUZIONE DEL PROFITTO ILLECITO
“Mettiamo le mani in tasca a corrotti e corruttori: al di là dell’inasprimento delle pene, la restituzione dei profitti illeciti potrà avere un’efficacia importante nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e al danno erariale prodotto, storicamente difficile da recuperare”.
Così i senatori democratici Sergio Lo Giudice e Lucrezia Ricchiuti salutano l’approvazione del loro emendamento 6.300 al testo anticorruzione in votazione in Senato, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione giustizia, a partire dal capogruppo Giuseppe Lumia.
Il testo approvato riprende la proposta di legge 1871 depositata già nel dicembre 2013 alla Camera a prima firma di Pippo Civati che modifica l’art. 165 del codice penale.
“Come previsto dallo stesso disegno di legge per il patteggiamento – spiegano Lo Giudice e Ricchiuti – in caso di reati di peculato, concussione o corruzione per beneficiare della sospensione condizionale della pena sarà necessario versare all’amministrazione lesa una somma corrispondente al prezzo o al profitto del reato.”
Questo il testo dell’emendamento approvato oggi:
6.300 Al comma 1, premettere il seguente
«01. Dopo il terzo comma dell’articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:
“Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all’ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all’articolo 319- ter, in favore dell’amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all’ulteriore eventuale risarcimento del danno ».
Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «in materia» aggiungere le seguenti: «di sospensione condizionale della pena e».
Roma, 31 marzo 2015
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