Luca torna sull’argomento: e se Formigoni non si potesse candidare? Il parere di Vittorio Angiolini è molto articolato. Consiglio a tutti di leggerlo. E di parlarne, se si può. Perché Formigoni è in carica dal 1995 e, dal 2000, è stato eletto con il sistema dell’elezione diretta del presidente. Come scrive Angiolini, «lo scopo del disposto legislativo» di cui stiamo parlando «è quello di evitare l’accumulo di potere personale di chi ricopra troppo lungamente la carica». E allora, la norma introdotta nel 2004 («previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto»), impone una riflessione a cui non ci si può sottrarre. Nel 2004, Formigoni era in carica per il primo mandato, la legge indicò il limite dei due mandati, Formigoni si ricandidò per il secondo, sapendo che, per legge, si trattava del suo ultimo mandato. Nessuna retroattività, quindi, ma l’assunzione di un dato storico. Angiolini conclude:
Ne discende che il divieto di rielezione dell’ art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 ben può trovare applicazione da subito, senza per questo manifestare alcun effetto da bollare come retroattivo, nel caso di chi, come l’attuale Presidente della Lombardia Roberto Formigoni, per fatto storico pacifico ha già ricoperto quella medesima carica per due mandati consecutivi, in base ad elezione popolare diretta (2000-2005 e 2005-2010); e ciò ancorché lo stesso art. 2, comma 1 lett. f) della l. n. 165 del 2004 sia entrato in vigore solo dopo l’inizio del primo (2000-2005) dei due mandati che il Presidente ha ricevuto in passato, in virtù della disciplina allora vigente. Il ragionare diversamente vorrebbe dire d’altronde non solo posticipare enormemente nel tempo (al 2015) l’effetto di un divieto di rielezione già in vigore dal 2004, frustrandone sino ad allora la ratio limitatrice dell’acquisizione di una posizione di personale vantaggio sui potenziali contendenti da parte di chi ricopre lungamente la carica, ma vorrebbe dire anche tradire la ragione di fondo per cui in genere è stabilito il principio di irretroattività delle leggi. La ragione di fondo del principio di irretroattività delle leggi, anche come rappresentata dalla giurisprudenza, è nella salvaguardia della buona fede come ignoranza incolpevole di modificazioni che potrebbero sopraggiungere, e dunque nella salvaguardia di “situazioni maturate e consolidatesi attraverso forme e modalità che non possono venir meno in conseguenza di fatti sopravvenuti” (cfr. Cass.Civ., Sez. I, 18 dicembre 1990 n. 11985). Una tale ragione di fondo di tutela della buona fede non ha, in maniera persino intuitiva, nulla ha che spartire con la situazione del Presidente Formigoni, il quale sin dal 2004, e dunque ancor prima della conclusione del primo dei due mandati consecutivamente ricevuti ed espletati alla Presidenza della Regione, perfettamente conosceva l’impedimento ad una successiva terza rielezione.
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