L’articolo 116 del Regolamento della Camera è chiaro: la questione di fiducia non può essere posta su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive la votazioni per scrutinio segreto.
L’articolo 49 prescrive il voto segreto sulle leggi elettorali, se ne viene fatta richiesta. Come per la legge elettorale è avvenuto.
Questo sembrerebbe escludere la possibilità di mettere la fiducia sulla legge elettorale in discussione.
Invece la fiducia è stata posta e la Presidente della Camera la ritiene ammissibile ritenendo che i casi in cui il voto segreto è prescritto siano soltanto quelli per cui è automaticamente prescritto. Senza necessità di richiesta. Ma questo, ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento si ha solo per la votazione sulle persone. In tutti gli altri casi è necessaria la richiesta.
Questa interpretazione, quindi, vanifica la previsione dell’art. 116, privilegiando sempre le ragioni del Governo – che lo ricordiamo ha già la maggioranza – rispetto a quelle dei parlamentari. È, insomma, contro le minoranze che nel dibattito parlamentare andrebbero tutelate.
Sembra che dopo tanti strappi (canguri, supercanguri, sedute fiume, sostituzioni in commissione sulla Costituzione e la legge elettorale, fiducia a go-go su tutto lo scibile ecc.) sia necessario chiarire se si ritiene che comunque il Governo possa fare sempre ciò che vuole: così archiviamo ogni discussione sulle procedure e magari abroghiamo anche i regolamenti.
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