Polemiche a non finire per i «sacerdoti assunti negli ospedali» della Regione Veneto. In realtà, non è la prima volta (ed è stato più volte sottolineato). In Lombardia, analoga intesa (tra la Regione e la Regione ecclesiastica) fu sottoscritta nel marzo del 2005.
Si veda in particolare l’art. 7, commi 2 e 3:
2. Gli assistenti religiosi sono assunti dall’ente gestore, su designazione dell’ordinario diocesano, con contratto di durata indeterminata, a tempo pieno o parziale. Ai fini della assunzione si tiene conto dei requisiti previsti dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali vigenti.
3. La designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all’ordinario diocesano. Nell’ipotesi in cui l’ambito territoriale dell’ente gestore comprenda più presidi, e i relativi stabilimenti si trovino in diocesi diverse, la competenza nella designazione e nella sostituzione è di ciascun ordinario diocesano relativamente agli assistenti religiosi da assegnare al presidio di riferimento territoriale.
L’intesa lombarda è chiara. Sia sui numeri (cfr. art. 6 – Dotazione del personale di assistenza religiosa):
1. Per ogni ente gestore deve essere previsto almeno un assistente religioso. Il numero degli assistenti religiosi varia in funzione della capacità di accoglienza delle strutture di ricovero.
2. Sino a 300 posti letto utilizzati, dovrà operare un assistente religioso. Da 301 a 700 posti letto, dovranno operare due assistenti religiosi. Oltre i 700 posti letto gli assistenti religiosi potranno essere aumentati di una unità ogni 350 posti letto. Il parametro viene arrotondato per eccesso alle centinaia.
Sia sulla dotazione (art. 10 – Strutture e beni in dotazione al servizio di assistenza religiosa):
1. Per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa l’ente gestore assicura spazi idonei per le funzioni di culto (chiesa o cappella e sacrestia), per l’attività religiosa relativa ai servizi mortuari, ad uso ufficio, per gli assistenti religiosi e i loro collaboratori, con relativi arredi, attrezzature ed accessori. Al servizio di assistenza religiosa è garantito, in orari concordati, l’uso anche non esclusivo di ulteriori spazi aziendali per riunioni. 2. L’ente gestore mette di norma a disposizione degli assistenti religiosi un alloggio, adeguatamente arredato, di regola ubicato all’interno della struttura di ricovero o comunque comunicante con la stessa.
Comments (20)