Altra chicca della nuova legge della vendita di prodotti alimentari d’asporto (qui "da portar via" ci sarebbe la maggioranza, per la verità). Art. 3, comma 1: «Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato [immediatissimo] sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori» e fin qui va bene. Poi, però, si aggiunge: «Nel rispetto della fascia oraria compresa dale ore sei alle ore ventiquattro» («e [ovviamente] dei criteri adottati dai comuni»). Una coppetta dopo il cinema? Dipende dalla benevolenza del sindaco. Fosse per la Regione, non si potrebbe. Il Pd vota contro, a scanso di equivoci. P.S.: il passaggio incredibile, però, è il seguente: «I comuni […] possono autorizzare, per la sola vendita, deroghe all’orario di apertura e di chiusura». «Per la sola vendita»: il gelato, poi, lo mangi con il cappuccino, la mattina dopo. Oppure, aspetti a mangiarlo finché non sei arrivato a casa. Una volta chiusa la porta, s’intende. P.S./2: se volete un parere, continuate a impugnare il gelato. Qualcuno, poi, impugnerà la legge.

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